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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 2017

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Data: 13.06.2017

Il 16 giugno 2017 scade il termine per il versamento dell’acconto dell’Imposta Municipale Propria relativa all’anno 2017. L’acconto dell’imposta è pari al 50% del dovuto ed è calcolata  applicando le aliquote  stabilite dal Comune con deliberazione della Commissione Straordinaria n.17 del 31 gennaio 2017. Regole particolari sono previste per gli enti non commerciali. Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.
 

 

Le aliquote IMU per il 2017 sono rimaste invariate rispetto all’anno 2016, pertanto se il contribuente non ha effettuato variazioni, l’importo da pagare è lo stesso dell’anno precedente.

 

Aliquote 2017

 

 
Tipologia
 
Aliquota
 
Codice Tributo
Abitazione principale e relative pertinenze max 1 per cat. C/2, C/6, C7
 
ESENTI
 
 
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale (cat. D)
 
0,76%
 
3925
Aree edificabili
 
0,86%
 
3916
Tutti gli altri immobili
 
0,86%
 
3918
Terreni agricoli
 
ESENTI
 
 
Fabbricati rurale ad uso strumentale
 
ESENTI
 
 
 

 

 

AGEVOLAZIONI IMU PER IL COMODATO D'USO GRATUITO

 

L’articolo 1 comma 10 della legge 208/2015 dispone che a decorrere dall’anno d’imposta 2016  è possibile usufruire della riduzione del 50% della base imponibile in caso di cessione dell’abitazione in comodato ai parenti in linea retta di primo grado , cioè genitori e figli.
Per usufruire del beneficio devono esserci contemporaneamente le seguenti condizioni:
1) registrazione del contratto (anche solo verbale) all’agenzia delle entrate;
2) il comodante possieda un solo immobile in italia. il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale.
3) il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
4) entro il 30 giugno dell’anno successivo all’applicazione dell’agevolazione dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa.
 

 

CHI DEVE PAGARE

 Devono pagare l’IMU:

  • I proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune. Si considera titolare del diritto reale di abitazione anche il coniuge separato assegnatario della casa coniugale.
  • I locatari finanziari in caso di leasing, dalla data di stipula del contratto;
  • I concessionari di aree demaniali.
  
 

 

QUALI IMMOBILI NON PAGANO L'IMU
 
Non sono assoggettati al pagamento dell’IMU:
  • le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, nonché quelle equiparate per legge o da regolamento comunale all’abitazione principale;
  • i fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice (c.d. “beni merce”), a condizione che non siano affittati;
  • gli altri immobili previsti dall’articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992.
  • un unico immobile appartenente al personale del comparto sicurezza non locato per il quale non sonon richieste le condizioni di dimora abituale e residenza anagrafeica;
  • casa ciugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullameto, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

 

 
COME PAGARE

 

Il pagamento delle rate in acconto pari al 50% deve essere effettuato mediante il MOD F24 reperibile presso qualsiasi Istituto Bancario o Ufficio Postale (per la compilazione vedi istruzioni riportate in calce).

Si comunica che è possibile avere tutte le ulteriori informazioni accedendo nell'apposita sezione, dove è disponibile un programma con il quale si potrà calcolare l'IMU inserendo i dati dei propri immobili e stampare il modello F24 compilato e pronto pe rilpagamento.

E' facoltà del contribuente pagare i un unica soluzione entro il 16/6/2017.

 

 DICHIARAZIONE IMU - VARIAZIONI

Si ricorda che il termine di presentazione della dichiarazione IMU per le variazioni intervenute nell'anno 2016 è stato fissato al 30 giugno 2017; per quelle relative all'anno d'imposta 2017 il termine sarà il 30 giugno 2018.

Per le modifiche derivanti da acquisto e/o vendita di immobili ovvero da altre variazioni per le quali è stato utilizzato il M.U.I. – Modello Unico Informatico - non vi è l’obbligo di presentazione della dichiarazione. il modello è scaricabile dal sito del Comune. Sul sito del Comune è disponibile, altresì, il servizio di calcolo “On Line” dove sarà possibile effettuare il calcolo diretto on line con relativa stampa del modello F24.

 Dichiarazione (40.37 KB)
 Dichiarazione editabile (271.51 KB)

 

INFORMAZIONI

 La società Gestione Tributi SpA, concessionaria dell’IMU è a disposizione per tutti gli eventuali ulteriori chiarimenti nei normali orari di apertura al pubblico:

  • tutte le mattine da Lunedì al Venerdì  dalle ore 9,00 alle ore 12,00
  • telefono 0884 5903 42/3  fax 0884 564206
  • e_mail infomsa@gestionetributi.it
 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24
 
 

 

Nella Sezione CONTRIBUENTE :

Indicare i propri dati anagrafici

 

Nella sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI:

 

 

Codice Ente-             Codice Catastale del Comune: F631

 Ravv:                   Barrare in caso di ravvedimento operoso(*)

Imm. Variati:        Barrare se sono intervenute variazioni per uno o più immobili
Acc.:                     Barrare se il pagamento si riferisce all’acconto
Saldo:                   Barrare se il pagamento si riferisce al saldo
Numero immobili:     indicare il numero di immobili riferiti al pagamento effettuato
 

Cod. Tributo:            

 

  • 3912    Abitazione principale e relative pertinenze (ESENTE )
  • 3916    Aree fabbricabili
  • 3918    Altri fabbricati
  • 3925    Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO” (0,76%)
  • 3930    Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D –  COMUNE”    (aliquota azzerata)
Rateazione :              non compilare
 

 
Anno di riferimento: 2017

Importi a debito versati : Indicare l’importo dovuto con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Importi a credito compensati : l’importo che eventualmente si utilizza in compensazione.
 
  • TOTALE G :  somma degli importi a debito della sez. IMU e altri tributi locali
  • TOTALE H :  somma degli importi a credito compensati
  • SALDO (G-H) :  indicare il saldo dovuto.
 
Deve essere compilato un modulo per ciascun contribuente proprietario . Pertanto nel caso di immobili intestati ad entrambi i coniugi dovranno essere compilati n. 2 modelli F24.

 Il modulo deve essere firmato nell’apposita casella e può essere pagato presso qualsiasi Istituto Bancario o Ufficio Postale.

 

 

(*) Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare un pagamento effettuato in ritardo pagando spontanea mente con le sanzioni agevolate. E gli interessi maturati al tasso legale. La modulistica e le modalità di conteggio sono reperibili sul sito del Comune.

  

Per il calcolo on-line clicca sul banner

 

 

 

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