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Misure urgenti
per lo snellimento dell'attività amministrativa
e dei procedimenti di decisione e di controllo
Art. 1
Semplificazione delle norme sulla documentazione
amministrativa
1. Entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con uno
o piu' regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
il Governo adotta misure per la semplificazione
delle norme sulla documentazione amministrativa.
Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Decorso tale termine
il decreto e' emanato anche in mancanza del parere
ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore
delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono
abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge,
con esse incompatibili.
3. Il regolamento si conforma, oltre
che ai principi contenuti nell'articolo 18 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri
e principi direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati
o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati
all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione
di vantaggi, benefici economici o altre utilita'
erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti
di pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di
stati, fatti, qualita' personali comprovabili dagli
interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni
normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi
in attuazione dei criteri di cui alle lettere a)
e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione
comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto
amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme
abrogate.
Art. 2
Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione
anagrafica
1. L'articolo 70 del regio decreto
9 luglio 1939, n. 1238, e' sostituito dal seguente:
"Art. 70.
1. La dichiarazione di nascita e'
resa indistintamente da uno dei genitori, da un
procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla
ostetrica o da altra persona che ha assistito al
parto, rispettando l'eventuale volonta' della madre
di non essere nominata.
2. La dichiarazione puo' essere resa,
entro dieci giorni, presso il comune nel cui territorio
e' avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso
la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa
di cura in cui e' avvenuta la nascita. In tale ultimo
caso e' trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale
di stato civile competente nei dieci giorni successivi,
anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione
telematici.
3. I genitori, o uno di essi, hanno
facolta' di dichiarare, entro dieci giorni dal parto,
la nascita nel proprio comune di residenza. Nel
caso in cui i genitori non risiedano nello stesso
comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione
di nascita e' resa nel comune di residenza della
madre. In tali casi il comune nel quale e' resa
la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione
dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita
che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita
sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita,
e' necessario produrre una dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e del relativo regolamento di attuazione
adottato con decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 1994, n. 130.
4. Alla dichiarazione di nascita
non si applica l'articolo 41".
2. L'articolo 195 del regio decreto
9 luglio 1939, n. 1238, e' sostituito dal seguente:
"Art. 195. - 1. I certificati
e gli estratti di stato civile sono validi in tutto
il territorio della Repubblica".
3. I certificati rilasciati dalle
pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti
personali non soggetti a modificazioni hanno validita'
illimitata. Le restanti certificazioni hanno validita'
di sei mesi dalla data di rilascio.
4. I certificati anagrafici, le certificazioni
dello stato civile, gli estratti e le copie integrali
degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche
amministrazioni nonche' dai gestori o esercenti
di pubblici servizi anche oltre i termini di validita'
nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo
al documento, che le informazioni contenute nel
certificato stesso non hanno subito variazioni dalla
data di rilascio. E' comunque fatta salva la facolta'
di verificare la veridicita' e la autenticita' delle
attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione
si applicano le disposizioni di cui all'articolo
26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5. I comuni favoriscono, per mezzo
di intese o convenzioni, la trasmissione di dati
o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato
civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonche'
i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo
il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione
di dati puo' avvenire anche attraverso sistemi informatici
e telematici.
6. Dopo il comma 1 dell'articolo
15-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 1989,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 38, e' inserito il seguente:
"1-bis. La certificazione redatta
con le modalita' di cui al comma 1 puo' essere trasmessa
e rilasciata in forma telematica anche al di fuori
del territorio del comune competente".
7. Le fotografie prescritte per il
rilascio di documenti personali sono legalizzate
dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato,
se presentate personalmente.
8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti
ai medesimi atti, e richieste a piu' soggetti dai
pubblici uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente,
purche' nei termini.
9. Nei documenti di riconoscimento
non e' necessaria l'indicazione o l'attestazione
dello stato civile, salvo specifica istanza del
richiedente.
10. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, sono individuate, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
le modalita' per il rilascio della carta di identita'
su supporto magnetico.
La carta di identita' deve contenere
i dati personali ed il codice fiscale nonche', qualora
l'interessato non si opponga, l'indicazione del
gruppo sanguigno. La stessa puo' essere rinnovata
a decorrere dal centottantesimo giorno precedente
la scadenza.
11. E' abrogata la lettera f) dell'articolo
3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia
di rilascio del passaporto.
12. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con regolamento
da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo
adotta misure per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio
decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti
criteri:
a) riduzione e semplificazione dei
registri dello stato civile;
b) eliminazione o riduzione delle
fasi procedimentali che si svolgono tra uffici di
diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione
degli adempimenti richiesti al cittadino in materia
di stato civile;
d) revisione delle competenze e dei
procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria
in materia di stato civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione
dei procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti
dello stesso tipo che si svolgono presso diverse
amministrazioni o presso diversi uffici della medesima
amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che
si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo
in una unica fonte regolamentare, ove cio' non ostacoli
la conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti
da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano
particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse.
13. Sullo schema di regolamento di
cui al comma 12 le Commissioni parlamentari si esprimono
entro trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso
tale termine il decreto e' emanato anche in mancanza
del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
14. Dalla data di entrata in vigore
delle norme regolamentari di cui al comma 12 sono
abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge,
con esse incompatibili.
15. I comuni che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni, possono prevedere
la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere
per il rilascio degli atti amministrativi previsti
dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonche' del diritto
fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo
10. Possono inoltre prevedere la soppressione o
riduzione di diritti, tasse o contributi previsti
per il rilascio di certificati, documenti e altri
atti amministrativi, quando i relativi proventi
sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente
locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente
a vantaggio dell'ente locale.
Art. 3
Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive
e di semplificazione delle domande di ammissione
agli impieghi
1. I dati relativi al cognome, nome,
luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile
e residenza attestati in documenti di riconoscimento
in corso di validita', hanno lo stesso valore probatorio
dei corrispondenti certificati. E' fatto divieto
alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti
di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione
di un documento di riconoscimento, di richiedere
certificati attestanti stati o fatti contenuti nel
documento di riconoscimento esibito.
E', comunque, fatta salva per le
amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti
di pubblici servizi la facolta' di verificare, nel
corso del procedimento, la veridicita' dei dati
contenuti nel documento di identita'. Nel caso in
cui i dati attestati in documenti di riconoscimento
abbiano subito variazioni dalla data di rilascio
e ciononostante sia stato esibito il documento ai
fini del presente comma, si applicano le sanzioni
previste dall'articolo 489 del codice penale.
2. L'articolo 3, primo comma, della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' sostituito dal seguente:
"I regolamenti delle amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti,
stati e qualita' personali, oltre quelli indicati
nell'articolo 2, e' ammessa, in luogo della documentazione,
una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato.
In tali casi la documentazione sara' successivamente
esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione,
prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.
Qualora l'interessato non produca la documentazione
nel termine di quindici giorni, o nel piu' ampio
termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento
non e' emesso".
3. L'articolo 3, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994,
n. 130, e' sostituito dal seguente:
"1. Le dichiarazioni sostitutive
di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere
presentate anche contestualmente all'istanza e sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto".
Nei casi in cui le norme di legge
o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione
di certificati possa essere presentata una dichiarazione
sostitutiva, la mancata accettazione della stessa
costituisce violazione dei doveri di ufficio.
5. E' fatto divieto alle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione
delle domande per la partecipazione a selezioni
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni
a qualsiasi titolo.
6. La partecipazione ai concorsi
indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta
a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti
delle singole amministrazioni connesse alla natura
del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli preferenziali
relativi all'eta' e restano fermi le altre limitazioni
e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti
per l'ammissione ai concorsi pubblici.
8. Alla lettera e) del primo comma
dell'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n.
1345, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"I bandi di concorso possono
prevedere la partecipazione di personale dotato
anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame
e riservano in ogni caso una percentuale non inferiore
al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale
dotato di laurea in scienze economiche o statistiche
e attuariali".
9. All'articolo 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Quando la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' e' resa ad imprese di gestione
di servizi pubblici, la sottoscrizione e' autenticata,
con l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo
20, dal funzionario incaricato dal rappresentante
legale dell'impresa stessa".
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'articolo
2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonche' ogni
altra disposizione in contrasto con il divieto di
cui al comma 5.
11. La sottoscrizione, in presenza
del dipendente addetto, di istanze da produrre agli
organi della amministrazione pubblica ed ai gestori
o esercenti di pubblici servizi, non e' soggetta
ad autenticazione.
Art. 4
Giuramento del sindaco e del presidente della provincia.
distintivo del sindaco
1. Il comma 6
dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e' sostituito dal seguente:
"6. Il sindaco e il presidente
della provincia prestano davanti al consiglio, nella
seduta di insediamento, il giuramento di osservare
lealmente la Costituzione italiana".
2. Il comma 7 dell'articolo 36 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito dal seguente:
"7. Distintivo del sindaco e'
la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica
e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della
spalla destra".
Art. 5
Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza
dei consigli comunali, provinciali e regionali
1. Il comma 2-bis dell'articolo 31
della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni,
e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Le dimissioni dalla
carica di consigliere, indirizzate al rispettivo
consiglio, devono essere assunte immediatamente
al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di
presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano
di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve
procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari,
con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di
presentazione delle dimissioni quale risulta dal
protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora,
ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo
scioglimento del consiglio a norma dell'articolo
39, comma 1, lettera b), numero 2), della presente
legge".
2. Al comma 1 dell'articolo 39 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, il numero 2) della
lettera b) e' sostituito dal seguente:
"2) cessazione dalla carica
per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con
atti separati purche' contemporaneamente presentati
al protocollo dell'ente, della meta' piu' uno dei
membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco
o il presidente della provincia;".
3. Al comma 1, lettera b), dell'articolo
39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il numero
2) e' aggiunto il seguente:
"2-bis) riduzione dell'organo
assembleare per impossibilita' di surroga alla meta'
dei componenti del consiglio".
4. All'articolo 35 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e' aggiunto in fine, il seguente
comma:
"2-bis. E', altresi', di competenza
della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal consiglio".
5. Al comma 2, lettera b), dell'articolo
32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole:
"i piani territoriali ed urbanistici,"
sono aggiunte le seguenti: "i piani particolareggiati
ed i piani di recupero,".
6. La lettera c) del comma 2 dell'articolo
32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' abrogata.
7. Al numero 7) del tredicesimo comma
dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n.
108, introdotto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio
1995, n. 43, le parole: "qualora tale seconda
verifica dia esito negativo, assegna alla lista
regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti
fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4)
e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale,
consenta di raggiungere il 55 per cento del totale
dei seggi del consiglio nella composizione cosi'
integrata con arrotondamento all'unita' inferiore"
devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento
e' da riferirsi ai decimali da rapportarsi alla
percentuale complessiva e non al numero dei seggi,
che devono pertanto comunque raggiungere o superare
il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio
nella composizione cosi' integrata.
Art. 6
Disposizioni in materia di personale
1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e' sostituito dal seguente:
"1. I comuni e le province disciplinano
con appositi regolamenti, in conformita' con lo
statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalita'
ed economicita' di gestione, e secondo principi
di professionalita' e responsabilita'. Nelle materie
soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, la potesta' regolamentare degli enti si
esercita tenendo conto della contrattazione collettiva
nazionale e comunque in modo da non determinarne
disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle
materie non riservate alla legge il comma 2-bis
dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,
si applica anche ai regolamenti di cui al presente
comma".
2. Il secondo periodo del comma 3
dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e' sostituito dal seguente:
"Sono ad essi attribuiti tutti
i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo
politico, tra i quali in particolare, secondo le
modalita' stabilite dallo statuto o dai regolamenti
dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni
di gara e di concorso;
b) la responsabilita' delle procedure
d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria,
ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e
gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione,
concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale,
nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge,
dai regolamenti, da atti generali di indirizzo,
ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni
edilizie;
g) le attestazioni, certificazioni,
comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,
legalizzazioni ed ogni altro atto costituenti manifestazione
di giudizio e di conoscenza;
h) gli atti ad essi attribuiti dallo
statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati
dal sindaco".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo
51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' inserito
il seguente:
"3-bis. Nei comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale le funzioni
di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli
uffici o dei servizi".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo
51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' aggiunto
il seguente:
"5-bis. Il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, negli enti in cui e'
prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri
e le modalita' con cui possono essere stipulati,
al di fuori della dotazione organica, contratti
a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni,
fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica
da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento del
totale della dotazione organica della dirigenza
e dell'area direttiva e comunque per almeno una
unita'. Negli altri enti locali, il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce
i limiti, i criteri e le modalita' con cui possono
essere stipulati, al di fuori della dotazione organica,
solo in assenza di professionalita' analoghe presenti
all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato
di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari
dell'area direttiva, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti
sono stipulati in misura complessivamente non superiore
al 5 per cento della dotazione organica dell'ente,
o ad una unita' negli enti con una dotazione organica
inferiore alle 20 unita'. I contratti di cui al
presente comma non possono avere durata superiore
al mandato elettivo del sindaco o del presidente
della provincia in carica. Il trattamento economico,
equivalente a quello previsto dai vigenti contratti
collettivi nazionali e decentrati per il personale
degli enti locali, puo' essere integrato, con provvedimento
motivato della giunta, da una indennita' ad personam,
commisurata alla specifica qualificazione professionale
e culturale, anche in considerazione della temporaneita'
del rapporto e delle condizioni di mercato relative
alle specifiche competenze professionali. Il trattamento
economico e l'eventuale indennita' ad personam sono
definiti in stretta correlazione con il bilancio
dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale
e del personale. Il contratto a tempo determinato
e' risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale
dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni.".
5. Il rapporto di impiego del dipendente
di una pubblica amministrazione e' risolto di diritto
con effetto dalla data di decorrenza del contratto
stipulato ai sensi del comma 4. L'amministrazione
di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza
del posto in organico o dalla data in cui la vacanza
si verifica, la riassunzione del dipendente qualora
lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta giorni
successivi alla cessazione del rapporto di lavoro
a tempo determinato o alla data di disponibilita'
del posto in organico.
6. Sono ammessi a presentare domanda
di riammissione in servizio, anche in deroga ai
limiti temporali eventualmente previsti dai relativi
ordinamenti, i dipendenti pubblici dimessisi per
accedere a cariche elettive a causa di situazioni
di ineleggibilita' dichiarate incostituzionali con
sentenza della Corte costituzionale n. 388 del 9-17
ottobre 1991.
La domanda deve essere presentata
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
7. Il comma 6 dell'articolo 51 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito dal seguente:
"6. Gli incarichi dirigenziali
sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento
motivato e con le modalita' fissate dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo
criteri di competenza professionale, in relazione
agli obiettivi indicati nel programma amministrativo
del sindaco o del presidente della provincia e sono
revocati in caso di inosservanza delle direttive
del sindaco o del presidente della provincia, della
giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso
di mancato raggiungimento al termine di ciascun
anno finanziario degli obiettivi loro assegnati
nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo
11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, e successive modificazioni, o per responsabilita'
particolarmente grave o reiterata e negli altri
casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi
di lavoro. L'attribuzione degli incarichi puo' prescindere
dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione
a seguito di concorsi".
8. Al comma 7 dell'articolo 51 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo:
"Il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi puo' inoltre prevedere
la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze
del sindaco, del presidente della provincia, della
giunta o degli assessori, per l'esercizio delle
funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite
dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente,
ovvero, purche' l'ente non abbia dichiarato il dissesto
e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,
da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato".
9. All'articolo 41 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti, in fine,
i seguenti commi:
"3-bis. Il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina
le dotazioni organiche, le modalita' di assunzione
agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalita'
concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei
commi 1 e 2 dell'articolo 36. 3-ter. Nei comuni
interessati da mutamenti demografici stagionali
in relazione a flussi turistici o a particolari
manifestazioni anche a carattere periodico, al fine
di assicurare il mantenimento di adeguati livelli
quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici,
il regolamento puo' prevedere particolari modalita'
di selezione per l'assunzione del personale a tempo
determinato per esigenze temporanee o stagionali,
secondo criteri di rapidita' e trasparenza ed escludendo
ogni forma di discriminazione. I rapporti a tempo
determinato non possono, a pena di nullita', essere
in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato".
10. Dopo l'articolo 51 della legge
8 giugno 1990, n. 142, e' inserito il seguente:
"Art. 51-bis. - (Direttore generale).
1. Il sindaco nei comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della
provincia, previa deliberazione della giunta comunale
o provinciale, possono nominare un direttore generale,
al di fuori della dotazione organica e con contratto
a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti
dal regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi
e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo
dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco
o dal presidente della provincia, e che sovrintende
alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali
di efficacia ed efficienza. Compete in particolare
al direttore generale la predisposizione del piano
dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera
a) del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, nonche' la proposta di
piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo
11 del predetto decreto legislativo n. 77 del 1995.
A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio
delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente,
ad eccezione del segretario del comune e della provincia.
2. Il direttore generale e' revocato
dal sindaco o dal presidente della provincia, previa
deliberazione della giunta comunale o provinciale.
La durata dell'incarico non puo' eccedere quella
del mandato del sindaco o del presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore
ai 15.000 abitanti e' consentito procedere alla
nomina del direttore generale previa stipula di
convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate
raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore
generale dovra' provvedere anche alla gestione coordinata
o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni
previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui
il direttore generale non sia stato nominato, le
relative funzioni possono essere conferite dal sindaco
o dal presidente della provincia al segretario".
11. All'articolo 55 della legge 8
giugno 1990, n. 142, il comma 5 e' sostituito dal
seguente:
"5. I provvedimenti dei responsabili
dei servizi che comportano impegni di spesa sono
trasmessi al responsabile del servizio finanziario
e sono esecutivi con l'apposizione del visto di
regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria".
12. Gli enti locali, che non versino
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, possono
prevedere concorsi interamente riservati al personale
dipendente, in relazione a particolari profili o
figure professionali caratterizzati da una professionalita'
acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
13. Il comma 1 dell'articolo 18 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' sostituito dai
seguenti:
"1. L'1 per cento del costo
preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il
50 per cento della tariffa professionale relativa
a un atto di pianificazione generale, particolareggiata
o esecutiva sono destinati alla costituzione di
un fondo interno da ripartire tra il personale degli
uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice
o titolare dell'atto di pianificazione, qualora
essi abbiano redatto direttamente i progetti o i
piani, il coordinatore unico di cui all'articolo
7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1
e' ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione,
sulla base di un regolamento dell'amministrazione
aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione".
14. Il comma 11 dell'articolo 3 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal
seguente:
"11. In deroga alle disposizioni
dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione
non superiore ai 15.000 abitanti, che non versino
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono
tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per
gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000
abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni,
la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce
presupposto indispensabile per la rideterminazione
delle dotazioni organiche. La metodologia adottata
e' approvata con deliberazione della giunta che
ne attesta, nel medesimo atto, la congruita'. Non
sono, altresi', tenute alla rilevazione dei carichi
di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza".
15. L'articolo 16-bis del decreto-legge
18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 16-bis. - (Disposizioni
in materia di assunzioni e mobilita' negli enti
locali).
1. Le procedure di mobilita' del
personale degli enti locali dissestati, eccedente
rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione
della pianta organica, vengono espletate prioritariamente
nell'ambito della provincia e della regione di appartenenza
dell'ente interessato.
2. Esclusivamente al fine di consentire
l'assegnazione del personale di cui al comma 1,
gli enti locali della regione nella quale si trovino
enti locali che hanno deliberato il dissesto danno
comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono
assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della
predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione
pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo
del personale da trasferire mediante la procedura
di mobilita' d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione,
nel predetto termine, l'ente locale puo' avviare
le procedure di assunzione".
16. Le disposizioni dell'articolo
3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, non si applicano agli enti locali che non
versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
17. Entro e non oltre tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge gli
enti locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti
di inquadramento del personale adottati in modo
difforme dalle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive
modificazioni ed integrazioni, e a bandire contestualmente
i concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti
per effetto dell'annullamento. Fino alla data di
copertura dei posti resisi disponibili per effetto
del presente comma, il personale destinatario dei
provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua
a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica
attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il
relativo trattamento economico. Alla copertura dei
posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento
si provvede mediante concorsi interni per titoli
integrati da colloquio ai quali sono ammessi a partecipare
i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente
inferiore che abbiano svolto almeno cinque anni
di effettivo servizio nella medesima qualifica,
nonche' i dipendenti di cui al presente comma anche
se provvisti del titolo di studio immediatamente
inferiore a quello prescritto per l'accesso alla
qualifica corrispondente.
18. All'articolo 1 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 14, le parole: "alla
data del 30 novembre 1995" sono sostituite
dalle seguenti: "alla data del 30 novembre
1996"; le parole: "indette entro il 31
dicembre 1993" sono sostituite dalle seguenti:
"indette entro il 31 dicembre 1994"; le
parole: "entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1997";
b) al comma 15, le parole: "trentasei
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro
mesi"; c) al comma 18, le parole: "31
dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 1997".
19. In caso di sospensione cautelare
nei confronti di un impiegato di un ente locale
sottoposto a procedimento penale, la temporanea
vacanza puo' essere coperta con una assunzione a
tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni
della presente legge. Tale disposizione non si applica
per gli enti locali che versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni, che abbiano personale
in mobilita'.
20. Al comma 3-bis, primo periodo,
dell'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1995,
n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1995, n. 539, sono aggiunte, in fine,
le parole:
"vigente prima della data del
31 agosto 1993".
21. Per gli enti locali, in deroga
a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, le graduatorie concorsuali
rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla
data di pubblicazione per l'eventuale copertura
dei posti che si venissero a rendere successivamente
vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti
istituiti o trasformati successivamente all'indizione
del concorso medesimo. La disposizione di cui al
presente comma ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre
1996.
Art. 7
Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole:
"entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 marzo 1998";
b) all'articolo 4, comma 4, lettera
a), sono soppresse le parole: "e amministrazione";
c) all'articolo 5, comma 3, sono
soppresse le parole: "La Commissione ha sede
presso la Camera dei deputati";
d) all'articolo 11, comma 1, le parole:
"entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 luglio 1998";
e) all'articolo 11, comma 4, le parole:
"e di coordinarle con" sono sostituite
dalle seguenti: "recanti principi e criteri
direttivi per"; la parola: "emanati"
e' sostituita dalle seguenti: "da emanarsi";
f) all'articolo 11, comma 4, le parole:
"31 dicembre 1997" sono sostituite dalle
seguenti: "31 marzo 1998";
g) all'articolo 11, comma 7, e' aggiunto
il seguente periodo: "Sono fatti salvi i procedimenti
concorsuali per i quali sia stato gia' pubblicato
il bando di concorso";
h) all'articolo 12, comma 1, lettera
c), sono soppresse le parole: "dell'articolo
38";
i) all'articolo 12, comma 1, lettera
g), dopo le parole: "ad ordinamento autonomo"
sono aggiunte le seguenti: "o di agenzie e
aziende, anche";
l) all'articolo 12, comma 1, la lettera
t) e' sostituita dalla seguente: "t) prevedere
che i processi di riordinamento e razionalizzazione
sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi
formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo
anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
della Scuola superiore della pubblica amministrazione
e delle altre scuole delle amministrazioni centrali";
m) la lettera h) del comma 5 dell'articolo
20 e' ricollocata come lettera f, al termine del
comma 1 dell'articolo 17;
n) all'articolo 22, comma 1, sono
soppresse le parole: "Di conseguenza";
o) all'articolo 22, comma 1, le parole:
"e alle province autonome" sono sostituite
dalle seguenti: ", alle province autonome e
ai comuni";
p) all'articolo 22, comma 2, dopo
le parole: "o la provincia autonoma" sono
aggiunte le seguenti: "o i comuni";
q) all'articolo 22, comma 3, le parole:
"trasferiti ad uno o piu' comuni. Possono altresi'"
sono sostituite dalle seguenti: "ad esse trasferiti
ai comuni interessati, i quali possono altresi'";
r) all'articolo 22, comma 4, le parole:
"territorialmente interessate" sono sostituite
dalle seguenti: "o i comuni territorialmente
interessati";
s) alle leggi richiamate al n. 86
dell'allegato 1 sono aggiunte le seguenti: "legge
17 gennaio 1994, n. 47; decreto legislativo 8 agosto
1994, n. 490.".
Art. 8
Disposizioni in materia di contrattazione collettiva
1. All'articolo 50 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto
legislativo 18 novembre 1993, n. 470, sono apportate
le seguenti modificazioni:
al primo periodo del comma 4 le parole:
"previo parere delle province e dei comuni"
sono sostituite dalle seguenti: "previa intesa
con le province e con i comuni e previo parere degli
organismi rappresentativi degli altri enti del comparto";
al medesimo comma 4 il terzo e il quarto periodo
sono sostituiti dal seguente: "L'intesa dei
comuni e delle province e' espressa rispettivamente
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani
e dall'Unione delle province d'Italia".
2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo
51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come modificato dal decreto legislativo 18 novembre
1993, n. 470, e' sostituito dal seguente:
"Per quanto attiene ai contratti
collettivi riguardanti il personale delle regioni,
degli enti regionali e degli enti locali, il Governo
provvede previa intesa con le amministrazioni regionali,
provinciali e comunali, espressa dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province
d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani".
3. Il comma 2 dell'articolo 52 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993,
n. 470, e' sostituito dal seguente:
"2. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, per gli aspetti di interesse regionale,
provinciale e comunale, previa intesa con le amministrazioni
regionali, provinciali e comunali, espressa rispettivamente
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano,
dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani, impartisce all'agenzia
le direttive per i rinnovi dei contratti collettivi,
indicando in particolare le risorse complessivamente
disponibili per i comparti, i criteri generali della
distribuzione delle risorse al personale ed ogni
altro elemento utile in ordine al rispetto degli
indirizzi impartiti".
4. In attesa della riforma della
procedura della contrattazione collettiva di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e dell'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN),
l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1,
del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito
dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, puo' essere
concessa sino al 31 marzo 1998.
Art. 9
Disposizioni in materia di equilibrio finanziario
e contabilità degli enti locali
1. Entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo e' delegato ad emanare norme legislative
dirette ad integrare le disposizioni di cui al decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, relative alle conseguenze della dichiarazione
di dissesto finanziario di cui all'articolo 79 del
medesimo decreto e dirette a rafforzare gli strumenti
di verifica per garantire il rispetto dell'equilibrio
finanziario degli enti locali e la corretta gestione
delle risorse finanziarie, strumentali e umane,
prevedendo:
a) sistemi di verifica dell'attendibilita'
delle previsioni di bilancio da parte dei collegi
dei revisori;
b) le sanzioni per gli amministratori,
esclusa ogni limitazione ai diritti di elettorato
attivo e passivo, quando il dissesto finanziario
sia diretta conseguenza di azioni od omissioni dolose
o colpose accertate secondo giusto procedimento;
c) procedure semplificate e celeri
per la rilevazione e il pagamento dei debiti conseguenti
al dissesto finanziario;
d) disposizioni per garantire il
rispetto dell'obbligo di idonea copertura finanziaria
nelle deliberazioni dei provvedimenti degli enti
locali e per contenere il fenomeno dei debiti fuori
bilancio.
2. Sullo schema di decreto legislativo
e' acquisito, entro trenta giorni dalla data di
trasmissione, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, nonche' della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza
Stato-Citta' e autonomie locali. In mancanza dei
pareri nel termine prescritto, il Governo procede
comunque all'emanazione del decreto legislativo.
3. Le disposizioni di cui al comma
1, lettere a) e c), si applicano anche ai casi di
dissesto in atto alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo emanato ai sensi del medesimo
comma 1.
4. L'articolo 108 del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e' sostituito dal seguente:
"Art. 108. - (Adeguamento dei
regolamenti).
1. I regolamenti di contabilita'
di comuni e province sono approvati nel rispetto
delle sottoelencate norme del presente decreto,
da considerarsi come principi generali con valore
di limite inderogabile:
a) articoli da 1 a 18;
b) articoli 21, 24, comma 4, 25,
comma 2, 27 e 29, comma 1;
c) articoli da 31 a 34;
d) articoli 35, commi da 1 a 4, e
da 36 a 39;
e) articoli 43, 44, comma 1, 46 e
48;
f) articoli da 50 a 54, 58, commi
1 e 2, 62 e 64;
g) articoli da 67 a 99;
h) articoli 102, 105, 106, 111 e
116.
2. Le rimanenti norme del presente
decreto non si applicano qualora il regolamento
di contabilita' dell'ente rechi una differente disciplina".
5. Fermo restando l'obbligo del sistema
di codifica dei titoli di entrata e di spesa, la
predisposizione del modello di cui all'articolo
114, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni,
da parte di comuni e province e' facoltativa.
6. Sono abrogati l'articolo 50, comma
2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, il comma 5 dell'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, nella parte in cui consente l'affidamento senza
gara del servizio di tesoreria al concessionario
del servizio di riscossione, e, all'articolo 27,
comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, e successive modificazioni, sono soppresse
le parole: "all'articolo 53, comma 1, ed".
All'articolo 31, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, le parole: "in sede di assestamento"
sono sostituite dalle parole: "una tantum"
7. In prima applicazione il termine
per l'adeguamento dei regolamenti di contabilita'
di comuni e province ai principi del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni,
e' fissato al 31 ottobre 1997.
Art. 10
Disposizioni in materia di giudizio di conto
1. Dopo il comma 2 dell'articolo
58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' aggiunto
il seguente:
"2-bis. Gli agenti contabili
degli enti locali, salvo che la Corte dei conti
lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della
documentazione occorrente per il giudizio di conto
di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del
testo unico approvato con regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214".
2. Al decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 3 e 4 dell'articolo 67
sono abrogati;
b) al comma 1 dell'articolo 75 sono
soppresse le parole da: "il quale lo deposita"
fino alla fine del comma.
Art. 11
Soppressione della commissione di cui all'articolo
19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 maggio 1965, n. 431. Competenze del consiglio
superiore dei lavori pubblici
1. Il parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici sostituisce il parere della
commissione di cui all'articolo 19, secondo comma,
del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n.
431, e successive modificazioni. La commissione
predetta e' soppressa.
2. All'articolo 6 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge
3 aprile 1995 n. 101, convertito, con modificazioni
dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, dopo il comma
5-bis, e' aggiunto il seguente:
"5-ter. Il Consiglio superiore
dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque
giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso
tale termine, il parere si intende espresso in senso
favorevole".
Art. 12
Disposizioni in materia di alienazione degli immobili
di proprieta' pubblica
1. Dopo il comma 2 dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e' inserito
il seguente:
"2-bis. Le disposizioni della
presente legge non si applicano alle unita' immobiliari
degli enti pubblici territoriali che non abbiano
finalita' di edilizia residenziale pubblica. Agli
immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a
tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge 1 giugno
1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di
edilizia residenziale si applicano le disposizioni
degli articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, e successive modificazioni".
2. I comuni e le province possono
procedere alle alienazioni del proprio patrimonio
immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla
legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni,
ed al regolamento approvato con regio decreto 17
giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni,
nonche' alle norme sulla contabilita' generale degli
enti locali, fermi restando i principi generali
dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal fine
sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate
forme di pubblicita' per acquisire e valutare concorrenti
proposte di acquisto, da definire con_[8m _[10m
regolamento dell'ente interessato.
3. Alle alienazioni di beni immobili
di interesse storico e artistico dello Stato, dei
comuni e delle province si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1
giugno 1939, n. 1089. I beni immobili notificati
ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, o della
legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano
state in tutto o in parte rinnovate e trascritte
le notifiche ai sensi dell'articolo 2 della legge
1 giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli aventi
diritto, da presentarsi entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ricompresi
a tutti gli effetti tra gli immobili notificati
e vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939,
n. 1089. Alle alienazioni, totali o parziali, dei
beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute
prima della data di entrata in vigore della presente
legge, non si applicano le disposizioni di cui al
capo III, sezione II, della legge 1 giugno 1939,
n. 1089.
4. Le disposizioni del comma 3 e
quelle da esse richiamate non si applicano alle
alienazioni deliberate prima del 31 dicembre 1996,
da parte di enti ed istituti pubblici, aventi ad
oggetto beni immobili ricompresi nella tutela disposta
con gli articoli 1 e 2 della legge 1 giugno 1939,
n. 1089, per i quali non siano intervenute, prima
della deliberazione di alienazione, la notifica
e la trascrizione ai sensi dell'articolo 2 della
predetta legge. In assenza di regolamento, i comuni
e le province non possono procedere alle alienazioni
secondo le disposizioni di cui al comma 2.
5. Le approvazioni e le autorizzazioni
ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, relative
ad interventi in materia di edilizia pubblica e
privata sui beni di interesse storico e artistico,
sono rilasciate entro il termine di novanta giorni
dalla presentazione della richiesta alla competente
soprintendenza. Il termine e' sospeso, fino a trenta
giorni, per una sola volta, se la competente soprintendenza
richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio
ovvero procede ad accertamenti di natura tecnica,
dandone comunicazione al richiedente.
6. Decorso il termine di cui al comma
5, previa diffida a provvedere nel successivo termine
di trenta giorni, le richieste di approvazione e
di autorizzazione si intendono accolte. In tali
casi, nei confronti dei responsabili del ritardo
e' promosso il procedimento disciplinare mediante
contestazione di addebiti, in applicazione delle
disposizioni vigenti.
Art. 13
Abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazioni
ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare
beni stabili
1. L'articolo 17 del codice civile
e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati;
sono altresi' abrogate le altre disposizioni che
prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili
o per accettazione di donazioni, eredita' e legati
da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma
1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate
o verificatesi in data anteriore a quella di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 14
Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta
mediante cessione di beni culturali
1. All'articolo 28-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il terzo comma e' sostituito dal
seguente: "L'Amministrazione per i beni culturali
e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza
delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione
di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui
al primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli";
b) il quinto comma e' abrogato.
2. All'articolo 39 del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni
e donazioni, approvato con decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti
modifiche: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'Amministrazione per i
beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo
bene l'esistenza delle caratteristiche previste
dalle norme indicate nell'articolo 13, comma 1,
e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma
1, l'interesse dello Stato ad acquisirli";
b) il comma 5 e' abrogato.
Art. 15
Disposizioni in materia di pagamento all'estero
delle tasse di concessione governativa e dell'imposta
di bollo
1. Alla Sezione III della Tabella
dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici
e consolari, annessa alla legge 2 maggio 1983, n.
185, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la denominazione della Sezione
III e' sostituita dalla seguente: "Passaporti,
altre tasse di concessione governativa e imposta
di bollo";
b) l'articolo 25 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 25 - Passaporto. La tassa
da applicarsi e' uguale a quella stabilita nel territorio
nazionale. Altre tasse di concessione governativa.
Le tasse da applicarsi sono uguali a quelle stabilite
nel territorio nazionale";
c) dopo l'articolo 25 e' inserito
il seguente: "Art. 25-bis. - Imposta di bollo.
L'imposta da applicarsi e' uguale a quella stabilita
nel territorio nazionale".
2. Entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con regolamento
da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta
misure per la semplificazione delle modalita' dei
versamenti a favore della pubblica amministrazione,
delle regioni, delle amministrazioni locali e degli
enti pubblici economici da parte dei cittadini italiani
all'estero o stranieri presso gli uffici diplomatici
e consolari per altre imposte, tasse, ammende e
servizi resi.
Art. 16
Difensori civici delle regioni e delle province
autonome
1. A tutela dei cittadini residenti
nei comuni delle rispettive regioni e province autonome
e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto
stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione
e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni
e delle province autonome esercitano, sino all'istituzione
del difensore civico nazionale, anche nei confronti
delle amministrazioni periferiche dello Stato, con
esclusione di quelle competenti in materia di difesa,
di sicurezza pubblica e di giustizia, le medesime
funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione
e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono
agli stessi nei confronti delle strutture regionali
e provinciali.
2. I difensori civici inviano ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attivita'
svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.
Art. 17
Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione
dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei
procedimenti di decisione e di controllo
1. Il comma 2-bis dell'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo
2 dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito
dal seguente:
"2-bis. Nella prima riunione
della conferenza di servizi le amministrazioni che
vi partecipano stabiliscono il termine entro cui
e' possibile pervenire ad una decisione. In caso
di inutile decorso del termine l'amministrazione
indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' inserito
il seguente:
"3-bis. Nel caso in cui una
amministrazione abbia espresso, anche nel corso
della conferenza, il proprio motivato dissenso,
l'amministrazione procedente puo' assumere la determinazione
di conclusione positiva del procedimento dandone
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente
sia una amministrazione statale; negli altri casi
la comunicazione e' data al presidente della regione
ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente
della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio
regionale o dei consigli comunali, entro trenta
giorni dalla ricezione della comunicazione, possono
disporre la sospensione della determinazione inviata;
trascorso tale termine, in assenza di sospensione,
la determinazione e' esecutiva".
3. Il comma 4 dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente:
"4. Qualora il motivato dissenso
alla conclusione del procedimento sia espresso da
una amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale,del patrimonio storico-artistico
o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione
procedente puo' richiedere, purche' non vi sia stata
una precedente valutazione di impatto ambientale
negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre
1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del
5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione
del procedimento al Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' aggiunto
il seguente:
"Art. 4-bis. La conferenza di
servizi puo' essere convocata anche per l'esame
contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti
amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita'
o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta
dalla amministrazione o, previa informale intesa,
da una delle amministrazioni che curano l'interesse
pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione
competente a concludere il procedimento che cronologicamente
deve precedere gli altri connessi. L'indizione della
conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra
amministrazione coinvolta".
5. Dopo l'articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis.
1. Il ricorso alla conferenza di
servizi e' obbligatorio nei casi in cui l'attivita'
di programmazione, progettazione, localizzazione,
decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi
operativi di importo iniziale complessivo superiore
a lire 30 miliardi richieda l'intervento di piu'
amministrazioni o enti, anche attraverso intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati,
ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale
o che interessino piu' regioni. La conferenza puo'
essere indetta anche dalla amministrazione preposta
al coordinamento in base alla disciplina vigente
e puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione
coinvolta in tale attivita'.
2. Nelle conferenze di servizi di
cui al comma 1, la decisione si considera adottata
se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore
alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato
e la regione o le regioni territorialmente interessate,
si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti
di comuni o comunita' montane i cui abitanti, secondo
i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono
la maggioranza di quelli delle collettivita' locali
complessivamente interessate dalla decisione stessa
e comunque i rappresentanti della maggioranza dei
comuni o delle comunita' montane interessate. Analoga
regola vale per i rappresentanti delle province".
6. Dopo l'articolo 14-bis della legge
7 agosto l990, n. 241, introdotto dal comma 5 del
presente articolo, e' inserito il seguente:
"Art. 14-ter.
- 1. La conferenza di servizi di
cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, puo' essere convocata
prima o nel corso dell'accertamento di conformita'
di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Quando
l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza
approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma
1 e' indetta, per le opere di interesse statale,
dal Provveditore alle opere pubbliche competente
per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento
di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il
caso di opere che interessano il territorio di piu'
regioni per il quale l'intesa viene accertata dai
competenti organi del Ministero dei lavori pubblici".
7. Dopo l'articolo 14-ter della legge
7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 6 del
presente articolo, e' inserito il seguente:
"Art. 14-quater.
1. Nei procedimenti relativi ad opere
per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto
ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, le disposizioni di- pag. 3 - cui agli
articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2,
si applicano alle sole amministrazioni preposte
alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 383. Su proposta del Ministro competente, del
Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni
culturali e ambientali, la valutazione di impatto
ambientale puo' essere estesa, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa delibera del
Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti
alle categorie individuate ai sensi dell'articolo
6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. Per l'opera sottoposta a valutazione
di impatto ambientale, il provvedimento finale,
adottato a conclusione del relativo procedimento,
e' pubblicato, a cura del proponente, unitamente
all'estratto della predetta valutazione di impatto
ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano
a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per
eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da
parte dei soggetti interessati".
8. All'articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142, dopo il comma 5, e' inserito
il seguente:
"5-bis. Per l'approvazione di
progetti di opere pubbliche comprese nei programmi
dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente
utilizzabili i relativi finanziamenti si procede
a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo
di programma comporta la dichiarazione di pubblica
utilita', indifferibilita' ed urgenza delle medesime
opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni".
9. Al comma 4 dell'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "consenso
unanime delle " sono sostituite dalle "consenso
unanime del presidente della regione, del presidente
della provincia, dei sindaci e delle altre".
10. Le disposizioni di cui al comma
5-bis dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, introdotto dal comma 8 del presente articolo,
si applicano, in quanto compatibili, agli accordi
di programma ed ai patti territoriali di cui all'articolo
1 del decreto-legge 8 febbraio l995, n. 32, convertito
dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive
modificazioni, agli accordi di programma relativi
agli interventi previsti nei programmi e nei piani
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