| Che
cos'è L'autocertificazione
è la possibilità, da parte dei cittadini,
di presentare, in sostituzione dei certificati richiesti,
una propria dichiarazione sottoscritta (firmata)
dall'interessato.
La firma non deve essere autenticata
L'autocertificazione sostituisce completamente i
certificati, per cui non c'è bisogno di presentare
successivamente il certificato vero e proprio. La
Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di accettare
l'autocertificazione, riservandosi la possibilità
di controllo e verifica in caso di sussistenza di
ragionevoli dubbi circa la veridicità delle
dichiarazioni.
I casi in cui bisogna presentare i tradizionali
certificati sono i seguenti:
Pratiche per contrarre matrimonio
Rapporti con l'autorità
giudiziaria
Atti da trasmettere all'estero
Come funziona;
Per avvalersi dell'autocertificazione,
è necessario solo compilare il modulo previsto
(disponibile anche in formato telematico) e sottoscriverlo
senza alcuna autenticazione della firma.
Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, occorre l'autentica
della firma solo quando non
sia contestuale ad un'istanza.
L'autentica della firma avviene previa identificazione
del dichiarante da parte del pubblico ufficiale
autenticante.
L'accertamento dell'identità personale
del dichiarante può avvenire in uno dei
seguenti modi:
conoscenza diretta da parte
del pubblico ufficiale;
testimonianza di due idonei fidefacienti conosciuti
dal pubblico ufficiale;
esibizione di un valido documento di identità
personale, munito di fotografia, rilasciato da
una pubblica autorità
Dov'è utilizzabile
L'autocertificazione e le
dichiarazioni sostitutive di notorietà
sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni
pubbliche, intendendo con ciò, tutte le
Amministrazioni dello Stato ivi compresi gli istituti
e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni
universitarie, le aziende e le amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni,
province, comuni e comunità montane, I.A.C.P.,
camere di commercio e qualsiasi altro ente di
diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici).
Sono, inoltre, utilizzabili nei rapporti con imprese
esercenti servizi di pubblica necessità
e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom,
Aziende del GAS, ecc.).
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà non possono essere
utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità
giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
Quali sono le dichiarazioni che
si possono autocertificare
Si possono autocertificare:
A) Con dichiarazioni
sostitutive di certificazioni:
la data e il luogo di nascita
la residenza
la cittadinanza
il godimento dei diritti politici
lo stato civile
lo stato di famiglia
l'esistenza in vita
la nascita del figlio
il decesso del coniuge, dell'ascendente
o del discendente
la posizione agli effetti degli
obblighi militari
l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica
amministrazione
titolo di studio o qualifica professionale
posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione,
di abilitazione, di formazione, di aggiornamento
e di qualifica tecnica
situazione reddituale ed economica,
anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi
di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento
di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto; assolvimento di specifici
obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare
del tributo assolto; possesso e numero di codice
fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente
nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente
all'interessato
stato di disoccupazione; qualità
di pensionato e categoria di pensione; qualità
di studente o di casalinga
qualifica di legale rappresentante
di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore
e simili
iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
di qualsiasi tipo
di non aver riportato condanne penali
tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri di stato civile
Queste dichiarazioni non richiedono alcuna autenticazione
da parte del pubblico ufficiale.
B) Dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà
tutti gli stati, fatti a qualità
personali non autocertificabili (non compresi nella
lista precedente) possono essere comprovati dall'interessato,
a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà. Si possono ad esempio
dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di
famiglia originaria, la proprietà di un immobile,
ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio
interesse può riguardare anche stati, fatti
e qualità personali relativi ad altri soggetti
di cui egli abbia diretta conoscenza.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
non può contenere manifestazioni di volontà
(impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe
configuranti una procura. Qualora risulti necessario
controllare la veridicità delle dichiarazioni
nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità
personali dichiarati siano certificabili o accertabili
da parte della pubblica amministrazione, l'amministrazione
procedente entro quindici giorni richiede direttamente
la documentazione all'amministrazione competente.
In questo caso, per accellerare i tempi, l'interessato
può trasmettere, anche attraverso strumenti
informatici o telematici, copia fotostatica, non
autenticata, dei certificati in cui sia già
in possesso.
Le dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà non richiedono alcuna
autenticazione da parte del pubblico ufficiale
quando siano contestuali ad una istanza.
In questo caso l'interessato deve presentare la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
unitamente alla copia non autenticata
di un documento di riconoscimento (nel caso di invio
per posta o per via telematica);
firmarla in presenza del dipendente
addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta)
L'impiegato non può
rifiutare una autocertificazione
Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio
pubblico che non ammette l'autocertificazione
o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla,
incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328
del Codice penale e rischiano di essere puniti
per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.
Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare
chi è il responsabile della pratica inoltrata,
richiedendo nome, cognome e qualifica, inoltre
è necessario conoscere il numero di protocollo
della stessa e il tipo di procedimento attribuito.
Così come la Pubblica Amministrazione sa
chi è il suo interlocutore, il cittadino,
ha altrettanto diritto di sapere chi segue il
procedimento che lo riguarda e come risalire agli
atti relativi.
Come comportarsi in caso
di rifiuto
Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere,
per iscritto, le ragioni del mancato accoglimento
dell'autocertificazione o della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà segnalando
anche, per conoscenza, il tesserino, con gli estremi
della pratica al Comitato Provinciale della Pubblica
Amministrazione presso la Prefettura del luogo
in cui è stata rifiutata l'autocertificazione
e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dip. Funzione Pubblica - ROMA.
La richiesta deve essere redatta in forma scritta.
Se entro trenta giorni dalla data della richiesta,
il pubblico ufficiale o l'incaricato non compie
l'atto e non risponde per esporre le ragioni del
ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per le
sanzioni della reclusione fino a un anno o della
multa fino a due milioni di lire.
Il termine dei trenta giorni decorre dalla data
di ricezione della richiesta.
La procedibilità è d'ufficio, pertanto
non sono richieste querele, istanze o quant'altro.
Quindi colui che si vedrà rifiutata la
propria autocertificazione o la dichiarazione
sostitutiva, si troverà nelle condizioni
di denunciare semplicemente l'omissione di atti
d'ufficio.
Dichiarazioni non veritiere
L'amministrazione pubblica, può provvedere
d'ufficio ad accertare la veridicità di
quanto dichiarato dal cittadino.
E' evidente che le norme, semplificando l'azione
amministrativa, vogliono anche creare fra Pubblica
Amministrazione e cittadino, rapporti di fiduciosa
collaborazione.
Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è,
d'altra parte, punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia.
Autentica della firma e
imposte di bollo
La legge istitutiva dell'autocertificazione,
prevedeva che l'autocertificazione doveva essere
sottoscritta e autenticata.
Con l'emanazione della legge
15-5-1997, n. 127, meglio conosciuta come "Legge
Bassanini-bis", l'obbligo dell'autocertificazione
della firma rimane solo per la "dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà"
quando la stessa non è contenuta in una
istanza.
Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione
(autocertificazioni), è sufficiente la
sottoscrizione dell'interessato.
L'autenticità della firma delle dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà, può
essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali:
notai, cancellieri, segretari comunali e funzionari
incaricati dai sindaci, anche di comuni diversi
da quello di residenza, nonchè dal funzionario
competente a ricevere la documentazione e dal
funzionario incaricato dal gestore di pubblici
servizi.
L'autentica della firma è soggetta ad imposta
di bollo.
Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere
corisposta dal cittadino quando comprova che l'uso
dell'atto è esente, per legge, dall'imposta.
(Principali usi che giustificano l'esenzione dall'imposta
di bollo: pensionistico, assegni familiari, leva
militare, iscriz. liste di collocamento, ecc.)
Dichiarazioni di nascita
I genitori, o uno di essi, possono dichiarare,
entro 10 giorni dal parto, la nascita del proprio
figlio presso il Comune di residenza, anche se
la nascita è avvenuta in altro Comune.
Si può anche dichiarare:
al Direttore Sanitario del centro
di nascita (ospedale, casa di cura), entro 3 giorni
dal parto;
all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune ove è nato il bambino, entro 10 giorni
dal parto;
all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di residenza del padre quando questi abbia
la residenza in un Comune diverso da quello della
madre e a condizione che ella acconsenta, entro
10 giorni dal parto.
Validità dei certificati
Tutti i certificati anagrafici, le certificazioni
dello stato civile, gli estratti e le copie integrali
degli atti di stato civile rilasciati dai servizi
demografici, hanno validità 6 mesi dalla
data di rilascio.
E' ammessa la presentazione delle certificazioni
"scadute" purchè le informazioni
contenute nei certificati stessi non siano variate.
In questo caso, basterà apporre sul certificato
una dichiarazione non autenticata, resa dal titolare
dello stesso, che attesti che le informazioni
contenute nel certificato, non hanno subito variazioni
dalla data di rilascio.
Ha validità illimitata ogni certificato
non soggetto a modificazione (ad es.: certificati
storici, di morte, titolo di studio).

3) ESTRATTI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE La pubblica
amministrazione, non può richiedere estratti
di atti di stato civile al cittadino, ma dovrà
procurarseli richiedendolo direttamente all'ufficiale
di stato civile competente.
4) ACCERTAMENTI D'UFFICIO Le pubbliche amministrazioni,
non possono richiedere ai cittadini la produzione
di certificati attestanti l'assenza di precedenti
penali e l'assenza di carichi pendenti. Detti
certificati, devono essere accertati, presso gli
uffici competenti, direttamente dall'amministratore
che deve emanare il provvedimento. Le singole
amministrazioni pubbliche, non possono richiedere
atti o certificati concernenti fatti, stati o
qualità personali, che risultino attestati
in documenti già in loro possesso o che
esse stesse siano tenute a certificare.
5) ACQUISIZIONE DIRETTA DEI CERTIFICATI Qualora
l'interessato non intenda o non sia in grado di
utilizzare le autodichiarazioni, i certificati
concernenti fatti, stati o qualità personali
risultanti da albi o da pubblici registri tenuti
o conservati da una pubblica amministrazione,
sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione
procedente, su semplice indicazione da parte dell'interessato
della specifica amministrazione che conserva l'albo
o il registro.
6) NON PIU' PREVISTA L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
Nelle istanze da produrre agli organi della pubblica
amministrazione ed ai gestori o esercenti di pubblici
servizi, non è più necessaria l'autenticazione
della sottoscrizione (firma), se l'interessato
appone la firma in presenza del dipendente addetto
a riceverla, oppure se l'istanza è presentata
unitamente a copia fotostatica, ancorchè
non autenticata, di un documento di identità
del sottoscrittore. L'istanza e la copia fotostatica
del documento di identità, possono essere
inviate per via telematica. La sottoscrizione
di istanze non è soggetta ad autenticazione
anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà.
7) COPIE AUTENTICHE DI PUBBLICAZIONI L'interessato
può sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, dalla quale risulti
la conoscenza del fatto che la copia della dichiarazione
allegata, è conforme all'originale (per
i pubblici concorsi ha lo stesso valore della
copia autentica). Se questa dichiarazione è
contestuale ad una istanza, la firma non va autenticata.
8) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI
STRANIERI Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive
siano presentate da cittadini della Comunità
Europea, si applicano le stesse modalità
previste per i cittadini Italiani. I cittadini
extracomunitari, residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della
popolazione residente, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica il 30 Maggio 1989,
n. 233, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare
stati, fatti e qualità personali certificabili
o attestabili da parte di soggetti pubblici o
privati italiani.
9) DOCUMENTO D'IDENTITA' IN SOSTITUZIONE DEI CERTIFICATI
In occasione dell'accertazione della domanda,
è vietato alle amministrazioni pubbliche,
ai gestori ed agli esercenti di pubblici servizi,
richiedere certificazioni che attestino dati o
qualità già contenuti nel documento
di identità. I dati relativi al cognome,
nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato
civile e residenza, attestati in documenti di
riconoscimento in corso di validità, hanno
lo stesso valore dei corrispondenti certificati.
10) PRODUZIONE DI COPIE AUTENTICHE La produzione
di atti e documenti, sono pienamente equipollenti
agli originali. L'autenticazione di un documento,
può essere effettuata dal funzionario competente,
dal quale è stato emesso l'originale, da
quello presso il quale l'originale è depositato
o conservato, o da quello al quale deve essere
presentato il documento, nonchè da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco. Nel caso in cui si debba
presentare all'amministrazione copia autentica
di un documento, l'autenticazione della copia
può essere fatta dal responsabile del procedimento
o dal dipendente competente a ricevere la documentazione,
dietro esibizione dell'originale. In questo caso,
la copia autentica può eseere utilizzata
solo nel procedimento in corso.
11) PIU' SEMPLICE PARTECIPARE AI CONCORSI E' abrogata
l'autenticazione della firma per la presentazione
delle domande ai concorsi pubblici, nonchè
ad esami per il conseguimento di abilitazioni,
diplomi o titoli culturali; non è inoltre
più previsto il limite di età, tranne
che per alcuni casi particolari previsti dalle
singole amministrazioni, in relazione alla natura
del servizio. Sono conseguentemente aboliti, i
titoli preferenziali relativi all'età.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione
delle operazioni di valutazione dei titoli e delle
prove di esame, pari punteggio, è preferito
il candidato più giovane di età.
12) AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA La fotografia,
può essere autenticata direttamente dall'ufficio
che rilascia il certificato, purchè sia
presentata personalmente dall'interessato. L'autentica
di una foto, può essere effettuata solo
se richiesta espressamente da una norma di legge
(passaporto, patente).
13) NOVITA' IN MATERIA DI RILASCIO DELLE CARTE
D'IDENTITA' E PASSAPORTO La carta di identità,
può essere rinnovata sei mesi prima della
scadenza. Nei documenti di riconoscimento, non
è più necessaria l'indicazione dello
stato civile, a meno che non lo richieda espressamente
l'interessato. I giovani in attesa di svolgere
il servizio di leva obbligatorio, potranno ottenere
subito il rilascio della carta di identità
e/o del passaporto; è infatti abrogata
la norma che prevedeva il nulla osta obbligatorio
per il rilascio del passaporto e/o della carta
di identità. 14) FIRME DI PIU' PERSONE
SEPARATAMENTE I documenti che richiedono la firma
di più persone, possono essere sottoscritti
anche separatamente ed in momenti diversi.

Autentica foto e firme
FOTO AUTENTICATE
Le fotografie per il rilascio di documenti
personali sono
legalizzate (=autenticate) dall'ufficio
pubblico ricevente a richiesta dell'interessato
se presentate personalmente.
Pertanto il cittadino ha la possibilità
di evitare di recarsi presso il Comune ed ottenere
l'autentifica della foto direttamente presso l'ufficio
pubblico richiedente.
Rimane comunque attivo, a richiesta del cittadino,
il servizio di autentica
foto presso gli uffici comunali unicamente
per i seguenti scopi:
PASSAPORTI
LASCIAPASSARE ESPATRIO MINORI ANNI
15
PORTO D'ARMI
LICENZA CACCIA E PESCA
PATENTE DI GUIDA
CERTIFICATO DI NASCITA, CORREDATO
DI FOTOGRAFIA, PER I MINORI DAI 14 AI 15 ANNI (per
conduzione motocicli)
AUTENTICAZIONE FIRME DISGIUNTE
Le firme e le sottoscrizioni
inerenti ai medesimi atti e richieste a
più soggetti possono essere apposte
anche disgiuntamente,
purchè nei termini.
Un tipico esempio è
rappresentato dall'atto
di assenso dei genitori
per l'espatrio o l'arruolamento del figlio minore.
Carte di identità
Nella carta di identità
non è riportata l'indicazione o l'attestazione
dello stato civile, salvo specifica richiesta
del cittadino. In tal caso sarà indicato
solamente lo stato civile
"coniugato" o "stato libero"
(Celibe - nubile - divorziato/a - vedovo/a). La
carta di identità può essere
rinnovata dal centottantesimo
giorno precedente la scadenza. In tal caso
il cittadino riceverà il nuovo documento
dopo aver consegnato il precedente. E' prevista,
a breve scadenza, l'istituzione di una nuova
carta d'identità su supporto magnetico.
NOVITA'
I cittadini obbligati
al servizio militare di
leva o vincolati da speciali obblighi militari,
non necessitano più del nulla
osta del Distretto Militare o del Ministero della
Difesa per avere la carta
di identità valida per l'espatrio.
Il cittadino che richiede
ls carta di identità
valida per l'espatrio deve sottoscrivere apposita
dichiarazione con firma non autenticata esente
da bollo.

Paesi in cui
è consentito l'espatrio con la carta di
identità
1) Austria
2) Belgio
3) Croazia
4) Danimarca
5) EIRE
6) Finlandia
7) Francia
8) Germania
9) Gran Bretagna
10) Grecia 11) Liechtenstein
12) Lussemburgo
13) Malta
14) Principato di Monaco
15) Norvegia
16) Olanda
17) Portogallo
18) Spagna
19) Svezia
20) Svizzera

Sostituzione dei documenti
di riconoscimento ai certificati
I dati relativi a:
Cognome
Luogo e data di nascita
Stato civile
Nome
Cittadinanza
Residenza
attestati in documenti di riconoscimento in corso
di validità, hanno lo stesso valore probatorio
dei corrispondenti certificati.
SCHEMA DI EQUIVALENZA
COGNOME - NOME - LUOGO E DATA DI NASCITA = CERTIFICATO
DI NASCITA
CITTADINANZA = CERTIFICATO DI CITTADINANZA
STATO CIVILE = CERTIFICATO DI MATRIMONIO - CERTIFICATO
DI STATO LIBERO
RESIDENZA (COMUNE, VIA E NUMERO CIVICO) = CERTIFICATO
DI RESIDENZA
AGEVOLAZIONI PER IL CITTADINO
Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori o esercenti
pubblici servizio nel caso in cui all'atto della
presentazione della domanda o instaurazione del
rapporto con il cittadino sia richiesta la presentazione
di un documento di riconoscimento, non possono
esigere le corrispondenti certificazioni sopraindicate.
Nel caso in cui i dati del documento presentato
non siano più corrispondenti a situazioni
di fatto, il cittadino può fare la dichiarazione
sostitutiva di certificazione (autocertificazione).
E' ritenuto documento di riconoscimento
qualsiasi documento munito di fotografia del titolare
e rilasciata da un'Amministrazione dello Stato
(es. patente, passaporto) nonchè la tessera
di riconoscimento munita di fotografia e di timbro
a secco, da chiunque rilasciata, se l'identità
del titolare sia convalidata da un Amministrazione
dello Stato (es. Tessere ordini professionali).

Autocertificazione
Il cittadino nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi
(Telecom, Enel, ecc.) mediante la dichiarazione
sostitutiva di certificazione, può sostituire
in modo definitivo, senza cioè l'obbligo
di presentarli in un secondo momento, tutti i certificati
che riguardano:
La data ed il luogo di nascita
La residenza
La cittadinanza
Lo stato civile
Lo stato di famiglia
Il godimento dei diritti politici
e l'iscrizione nelle liste elettorali
L'esistenza in vita
La nascita del figlio
La morte del coniuge, del genitore
e del figlio
La posizione nei confronti degli
obblighi militari
L'iscrizione in albi o elenchi
tenuti dalla Pubblica Amministrazione
Titolo di studio o qualifica professionale
posseduta, esami sostenuti
Partecipazione a corsi di studio,
specializzazioni, abilitazioni ed esiti finali
Esiti di partecipazione a concorsi
pubblici
Professione esercitata, incarichi
assunti ed espletati,
attività lavorativa prestata
Qualità di pensionato, categoria
della pensione
Qualità di erede, legatario,
proprietario, locatore
Qualità di legale rappresentante,
tutore, curatore
Assolvimento obblighi contributivi,
fiscali
Qualità di invalido, tipo di invalidità,
categoria, classe
Iscrizione ad associazioni di categoria,
enti o servizi
Mutui o prestiti contratti, condizione
di creditore o debitore
Titolarità di licenze, autorizzazioni
amministrative
Qualità di vivenza a carico
Assenza di condanne penali
NOVITA' E SEMPLIFICAZIONE
L'autocertificazione è resa
in carta semplice
E' sottoscritta solo dall'interessato
Non necessita dell'autentica della
firma
E' esente da imposta di bollo
Può essere fatta contestualmente
ad una istanza
Ha la stessa
validità temporale dei certificati che sostituisce
I certificati, gli estratti e gli attestati
necessari per l'iscrizione alle Scuole
di ogni ordine e grado e all'Università,
quelli che devono essere presentati agli uffici
della Motorizzazione Civile,
quelli richiesti dai Comuni
per i procedimenti di loro competenza (es. di
celebrazione di matrimonio, riconoscimento di
figlio naturale, ecc.) sono sostituiti dalle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni (autocertificazione)
e laddove le amministrazioni che le ricevono abbiano
ragionevoli dubbi sulla veridicità del
loro contenuto, sono tenute ad effettuare controlli
sulle dichiarazioni e ad acquisire d'ufficio le
certificazioni relative.
GARANZIE PER IL CITTADINO
Nei casi in cui norme di leggi o di regolamenti
prevedano la dichiarazione sostitutiva al posto
della certificazione, la mancata accettazione
della stessa costituisce violazione dei doveri
di ufficio da parte del pubblico ufficiale.
RICHIAMO ALLE SANZIONI
PENALI
I cittadini che si avvalgono
dell'autocertificazione, in caso di dichiarazione
non veritiere, sono passibili di sanzioni penali.

Dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà
Le dichiarazioni sotitutive
dell'atto di notorietà di cui all'art.
4 della Legge n. 15/68 consistono in una dichiarazione
di fatti, stati e qualità personali che
sono a diretta conoscenza del cittadino, non compresi
in elenchi, registri o albi tenuti dalla pubblica
amministrazione o da concessionari di pubblici
servizi.
Il cittadino si assume la
responsabilità civile e penale delle proprie
dichiarazioni che non dovranno essere sostituite
da altra documentazione. E' vietato richiedere
l'atto notorio quando lo stesso può essere
supplito dalla dichiarazione sostitutiva.
NOVITA'
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
se collegate ad un'istanza ad una pubblica amministrazione
per l'emanazione di un provvedimento, possono
essere sottoscritte dinanzi al dipendente addetto.
In questi casi, tali dichiarazioni non devono
essere più autenticate con la formula solenne
prevista dall'art. 20 della Legge n. 15/68, essendo
sufficiente l'identificazione del richiedente
all'atto della sottoscrizione dinanzi al dipendente
addetto e, di conseguenza, non è più
dovuta l'imposta di bollo. Tuttavia è sempre
possibile, su richiesta dell'interessato, far
ricorso all'autentificazione della firma; in questo
caso, però, è dovuta l'imposta di
bollo. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio,
infine, possono essere presentate direttamente
allo sportello dall'interessato oppure semplicemente
inviate all'ufficio con allegata la fotocopia
di un documento di identità, senza perciò
la necessità della sottoscrizione alla
presenza del dipendente addetto.

Concorsi pubblici autentica
fai da te
Anche per la partecipazione ai concorsi pubblici
è possibile avvalersi delle norme sull'autocertificazione.
Nel caso sia prevista la presentazione di titoli,
il candidato può evitare l'autentica della
copia presso gli uffici pubblici, dichiarando, sotto
la prorpia responsabilità, che la copia del
documento è conforme all'originale. La dichiarazione
sostitutiva di conformità del documento all'originale
avrà lo stesso valore della copia autenticata.
Autentica di documenti
Nei casi in cui l'interessato debba presentare
all'amministrazione copia autentica di un documento
ai sensi dell'art. 14 Legge n. 15/68, l'autenticazione
della copia può essere fatta direttamente
dal dipendente che riceve la documentazione su
semplice esibizione dell'originale e senza obbligo
di deposito dello stesso presso l'amministrazione
procedente.
In tal caso la copia autentica può essere
utilizzata solo nel procedimento in corso.
Cittadini stranieri
Nei casi in cui le dichiarazioni sostitutive
di documenti o dell'atto di notorietà siano
presentate da cittadini Ue, si applicheranno le
stesse modalità valide per gli italiani.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia
potranno utilizzare ambedue le tipologie di dichiarazioni
sostitutive nei soli casi in cui debbano dimostrare
stati, fatti e qualità personali certificabili
o attestabili dai soggetti pubblici o privati
italiani.
Conclusioni
Il cittadino può esigere, presso qualsiasi
Pubblica Amministrazione e imprese o gestori di
servizi pubblici la piena osservanza delle norme
sopraindicate in modo che il suo rapporto sia
più snello, trasparente e meno dispendioso
in termini di tempo.
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