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Le funzioni della Polizia Municipale sono individuate e definite da:
- Legge 7 marzo 1986, n. 65, “legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale”;
- Legge regionale 24 gennaio 1989, n. 2, “Norme in materia di Polizia Locale”;
- D. L.vo 112/98 “trasferimenti delle competenze dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali”.
- Regolamento del Corpo di Polizia Municipale;
- Regolamento di Polizia Urbana;
punti salienti della disciplina della legge-quadro sono:
L’ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI POLIZIA MUNCIPALE SU TRE LIVELLI:
il primo, di carattere generale, disciplinato da norme statali; il secondo, di carattere organizzativo, basato su norme generali; il terzo, di dettaglio, risultante dai regolamenti ed ordinanze comunali;
L’ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DI POLIZIA STRADALE E AUSILIARIA DI PUBBLICA SICUREZZA:
con riferimento delle relative qualità agli operatori;
L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA DI POLIZIA LOCALE ATTRAVERSO L’ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono le misure preventive e repressive dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle Regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica; il tutto previsto dal regolamento che deve essere OMOLOGATO CON DECRETO del Ministro dell’Interno, per la parte attinente ai compiti istituzionali dei Ministri delle Finanze e del Tesoro, per quanto attiene all’impegno finanziario e contabile che prevede e disciplina l’organizzazione e l’istituzione del Corpo stesso.
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